Art. 1.

      1. Non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione diversi da quelli indicati nella lettera b);

 

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          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha ricevuto la candidatura o che ha proceduto alla convalida dell'elezione ne dichiara la nullità non appena a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incandidabilità previste dal comma 1. La nullità della candidatura può essere fatta valere da chiunque dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
      4. Restano ferme le cause di ineleggibilità, incompatibilità, interdizione, sospensione e decadenza previste da altre disposizioni di legge.
      5. Non può ricoprire incarichi di governo chi si trovi nelle condizioni di cui al comma 1.
      6. Non può ricoprire incarichi di governo il proprietario o l'azionista di maggioranza di imprese radiotelevisive di preminente rilievo nazionale.
      7. Non può ricoprire incarichi di governo il proprietario o l'azionista di maggioranza di un'impresa o di una società di primario livello nazionale relativamente al medesimo settore di attività.
      8. Lo svolgimento dell'incarico di governo è temporaneamente incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività e lavoro, autonomo e dipendente, nonché con la partecipazione ad organi di gestione e di amministrazione di società.